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Libertà di culto delle associazioni: nessun vincolo urbanistico

Le associazioni possono esercitare la libertà di culto in locali aventi qualsiasi destinazione d'uso

06/07/2020  - 

L'associazione è libera di scegliere, autonomamente e senza vincoli, la sede dove insediarsi. Lo prevede, espressamente, l'art. 71, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 che, di fatto, ha confermato il contenuto del precedente art. 32, comma 4, L. n. 383/2000. Nel senso che i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. L'obiettivo della citata disposizione è legato alla meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale. Da ciò ne consegue che le relative sedi e i locali adibiti all'attività sociale sono localizzabili in tutte le parti del territorio urbano e in qualunque fabbricato a prescindere dalla destinazione d'uso edilizio ad esso impressa specificamente e funzionalmente dal titolo abilitativo.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 06/07/2020