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Infrastrutture di telecomunicazione e Cosap

Soggetto tenuto al versamento del Cosap in caso di concessione del suolo comunale per le infrastrutture di telecomunicazione

22/04/2021  - 

L'art. 63, d.lgs. n. 446 del 1997 indicava - diversamente dall'attuale art. 1, comma 848, della legge "di bilancio" 30 dicembre 2020, n. 178 - quale unico soggetto tenuto al versamento Cosap l'operatore titolare della concessione del suolo comunale per le infrastrutture di telecomunicazione ed occupante il suolo con la propria infrastruttura e non i soggetti ospitati, nei cui confronti gli accordi con il titolare della concessione ben potevano tenere indenne quest'ultimo per la parte d'infrastruttura da essi utilizzata (1).

(1) Ha chiarito la Sezione che la tesi della unicità, nel vigore della suddetta normativa, del soggetto tenuto al Cosap non confligge col principio e con il processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, poiché le relative criticità ai fini della liberalizzazione apparivano adeguatamente superabili dagli accordi economici fra il concessionario e l'operatore da esso ospitato, accordi che appaiono di minor impatto rispetto alla criticità amministrativa derivante, in assenza di specifica disciplina, da un incremento, per il medesimo suolo concesso all'originario operatore, di ulteriori concessioni a scomputo della concessione originaria.

Ha ancora chiarito la Sezione che la pregressa Circolare del Ministero delle finanze n. 1/D.F. del 20 gennaio 2009 (recante "Chiarimenti in ordine all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e del canone (Cosap) per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e impianti da aziende di erogazione di pubblici servizi. Articoli 46 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, numero 507 e articolo 63, comma 2, lettera F) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446") aveva natura non vincolante ma interpretativa e di chiarimento per i Comuni, diretti destinatari della norma istitutiva del Cosap e della relativa potestà di normazione regolamentare. E la circostanza che l'art. 1, comma 848, della legge "di bilancio" 30 dicembre 2020, n. 178 abbia ridisciplinato la materia prevedendo tra l'altro "... il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze ... ", non incide sulle situazioni pregresse, essendo normazione successiva.

Cons. St., sez. II, 12 aprile 2021, n. 2976 – Pres. Cirillo, Est. Luttazi

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 22/04/2021