home  » news  »  News

News

Fotovoltaico, illegittimo il diniego fondato su limiti regionali generali

Accolto l’appello della società: annullato il diniego di autorizzazione, perché la Regione non può imporre limiti generali e automatici all’occupazione di aree agricole

09/06/2026  - 

Con sentenza n. 4201/2026 il Consiglio di Stato chiarisce che la Regione non può introdurre, con atti propri, limiti generali e astratti di “occupabilità” dei terreni agricoli per impianti fotovoltaici quando tali limiti non sono previsti dal legislatore statale e, soprattutto, anticipano la definizione uniforme dei criteri nazionali sulle aree idonee/non idonee e sulla quota massima di suolo occupabile.
In particolare, secondo il Consiglio di Stato:

  • serve una valutazione in concreto del singolo progetto, e non sono ammissibili preclusioni automatiche o aprioristiche fissate in via generale dalla disciplina regionale
  • la disciplina regionale contestata rende “assai più difficile” l’installazione di impianti FER anche in zone che il legislatore statale ha già qualificato come idonee o preferenziali
  • così facendo, la Regione aggrava eccessivamente il procedimento autorizzativo e rende ingiustamente onerosa la realizzazione degli impianti
  • ne deriva una violazione dell’art. 20, commi 1, 6 e 8, del d.lgs. 199/2021, perché viene creato un regime differenziale sfavorevole per il fotovoltaico anche nelle aree che la legge statale considera idonee.

La sentenza afferma dunque un principio di fondo: nelle aree agricole non sono legittime restrizioni regionali automatiche che ostacolino il fotovoltaico oltre quanto previsto dalla normativa statale, perché il baricentro deve restare sulla valutazione puntuale del progetto e non su divieti o soglie generalizzate.

Leggi tutto qui



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 09/06/2026