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Emissioni in atmosfera: nuovi adempimenti entro il 28 agosto 2021

Informazioni sull'applicazione delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102 per aziende ed attività con emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.

02/08/2021  - 

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.102/2020, la Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato alcune disposizioni riguardanti le emissioni in atmosfera, in particolare per le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e quelle di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.

L'utilizzo di queste sostanze deve essere limitato nella maggior misura possibile così da sostituirlete non appena tecnicamente ed economicamente fattibile nei cicli produttivi che danno origine ad emissioni.

I titolari degli impianti che utilizzano le sostanze sopraccitate dovranno:

  • elaborare una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della loro sostituzione (poi ripresentata ogni 5 anni) entro il 28 agosto 2021
  • presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025
  • se, in seguito a aggiornamenti, le sostanze usate rientrano tra quelle sopraccitate, presentare entro tre anni dall'aggiornamento, una domanda di autorizzazione.

Qualora in un impianto autorizzato tramite adesione ad autorizzazione a carattere generale (es. carrozzerie, falegnamerie, ecc.), venissero utilizzate sostanze con indicazioni di pericolo "H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd" o classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia, i gestori sono tenuti a presentare una nuova domanda tramite AUA entro il 28/08/2023.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 02/08/2021