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Corte dei conti: il gestore turistico è anche agente contabile

La Terza Sezione d’Appello chiarisce la compatibilità tra le qualifiche post-riforma dell’imposta di soggiorno
Con la sentenza n. 142 del 23 settembre 2025, la Terza Sezione d’Appello della Corte dei conti ha confermato un principio fondamentale in materia di imposta di soggiorno: il gestore di strutture ricettive, come l’albergatore, può rivestire contemporaneamente il ruolo di responsabile d’imposta e quello di agente contabile.
Compatibilità tra ruoli dopo la riforma del 2020
La decisione si concentra sull’interpretazione dell’art. 180 del D.L. n. 34/2020 (convertito nella legge n. 77/2020), che ha attribuito al gestore la qualifica di responsabile d’imposta, con diritto di rivalsa sul turista. Tale riforma ha sollevato dubbi sulla permanenza del ruolo di agente contabile e sulla relativa giurisdizione della Corte dei conti in caso di mancato versamento del tributo.
La Corte ha chiarito che, in quanto responsabile d’imposta, il gestore è obbligato a versare l’imposta anche se non riscossa dal turista, rientrando nella giurisdizione tributaria per eventuali contestazioni dell’Amministrazione.
La posizione della Corte: ruoli complementari per tutelare l’Erario
Il Collegio ha adottato un orientamento che considera le due qualifiche complementari, non incompatibili, al fine di garantire una maggiore tutela dell’Erario.
- Agente contabile: Il gestore mantiene questa qualifica in virtù degli obblighi di riscossione e riversamento dell’imposta nelle casse comunali, configurando un “maneggio di denaro pubblico” che instaura un rapporto di servizio con l’ente locale
- Finalità di garanzia: La compresenza dei due ruoli consente al Pubblico Ministero contabile di avviare un giudizio per responsabilità contabile in caso di mancato riversamento dell’imposta, soprattutto quando il Comune non può più agire tramite gli strumenti dell’ordinamento tributario (es. per decorrenza dei termini).
Conclusione
La sentenza conferma che la qualifica di responsabile d’imposta non esclude né annulla il rapporto di servizio e gli obblighi contabili del gestore, che rimane pienamente soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti. Una decisione che rafforza il presidio di legalità e la tutela delle risorse pubbliche.
Fonte: ANCI DIGITALE
Monica Feletig