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Concessioni demaniali marittime

La Corte Costituzionale boccia il meccanismo di proroga delle concessioni demaniali marittime e la durata delle stesse fissate dalla L.R. 26/17 di Regione Liguria

18/01/2019  - 

La  Corte Costituzionale con sentenza n. 1 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 26, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., nella parte in cui hanno rispettivamente stabilito:

  1. la proroga per 30 anni delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative già esistenti;
  2. la durata delle nuove concessioni per un tempo non inferiore a 20 anni e non superiore a 30,

in quanto il tema della proroga e della durata delle concessioni attiene alla materia della concorrenza, la cui disciplina è riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale.

In ordine al primo punto, l'enunciata finalità di tutelare l'affidamento e la certezza del diritto degli operatori locali non esclude il vulnus arrecato dalla disposizione in esame alla competenza esclusiva dello Stato, in materia di tutela della concorrenza.

La tutela dell'affidamento degli operatori balneari riguarda una sfera di competenza riservata in via esclusiva alla legislazione statale, alla quale unicamente spetta disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell'affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni, per la ragione, appunto, che la tutela di tale affidamento incide sui criteri e le modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo, i quali devono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale in forza dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

In ordine al secondo punto, la fissazione di una durata minima (20 anni) e massima (30 anni) delle nuove concessione demaniali attiene alla disciplina di un oggetto – la durata, appunto, dell'affidamento in concessione – riservato alla competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza. E su tale materia incide, per di più, in modo particolarmente accentuato, in ragione della eccessiva estensione della durata delle concessioni in atto, poiché, anche alla luce del diritto europeo, durate eccessive stimolano gestioni inefficienti.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 18/01/2019