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Autorizzazione allo scarico e necessità di provvedimento espresso

In materia non è ammessa alcuna forma di autorizzazione tacita o equipollente: l’autorizzazione agli scarichi deve essere rilasciata formalmente e preventivament

05/09/2025  - 

L'art. 124, comma 8, d.lv. 152\2006 non consente di mantenere provvisoriamente uno scarico in una situazione nella quale il titolare è consapevole del fatto che gli enti competenti non abbiano ancora assunto il necessario provvedimento espresso (non essendo applicabile in tale materia il principio del silenzio – assenso. L’art. 20 della legge n. 241 del 1990 esclude il silenzio assenso per i procedimenti in materia ambientale, l’autorizzazione agli scarichi deve formare oggetto di provvedimento necessariamente espresso, non altrimenti surrogabile mediante modelli di semplificazione amministrativa quali l’acquisizione tacita dell’assenso.

Leggi tutto: Lexambiente, Cass. Sez. III n. 27670 del 28 luglio 2025 (UP 2 lug 2025)

 


Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 05/09/2025