home  » news  »  News

News

Attività funebre

L’attività funebre, in quanto attività economica, è libera e si esercita secondo i principi di concorrenza del mercato e, pertanto, non possono essere apposte ingiustificate restrizioni territoriali per l’esercizio di tale attività

16/04/2021  - 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 23 marzo 2021, ha deliberato di esprimere una segnalazione, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativa alla delibera del Consiglio Comunale di Genova del 9 novembre 2010, n. 91, avente ad oggetto l’approvazione del Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività funebre.

L'Autorità ha ravvisato un contrasto con i principi posti a tutela della concorrenza nella previsione regolamentare relativa al requisito dell'ubicazione nel Comune di Genova di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi per l'esercizio dell'attività funebre, inclusa l'attività di trasporto funebre.

Dall’art. 15 della Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Servizi), come poi recepito dall’art. 12 (“Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale”) del d.lgs. n. 59/2010, discende che è vietato prevedere requisiti di autorizzazione non adeguati e non proporzionati rispetto ad esigenze imperative di interesse generale e che non rappresentano dunque la misura meno restrittiva per il raggiungimento degli obiettivi posti dal regolamento comunale.

Il contrasto con l’art. 41 della Costituzione e con la libertà di prestazione dei servizi ex art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) limitano ingiustificatamente l’esercizio della libertà di iniziativa economica.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 16/04/2021