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Antenne per telefonia mobile, servono verifiche approfondite sui siti alternativi

La sentenza conferma che i regolamenti comunali sulle aree preferenziali sono vincolanti anche senza un piano antenne dettagliato

30/07/2026  - 

Il Consiglio di Stato ha stabilito un principio destinato ad avere effetti rilevanti sulla realizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile. Con la sentenza n. 5612 del 13 luglio 2026, i giudici hanno affermato che i Comuni devono verificare attentamente l'esistenza di siti alternativi e preferenziali prima di autorizzare l'installazione di nuove antenne. 

La vicenda riguarda un impianto di telefonia mobile realizzato nel territorio di Martina Franca (Taranto) da Inwit, Vodafone e Tim. Alcuni residenti avevano contestato l'autorizzazione rilasciata dal Comune sostenendo che non fossero state valutate adeguatamente altre possibili localizzazioni previste dal regolamento comunale.

Secondo il Consiglio di Stato, le norme comunali che individuano aree preferenziali per l'installazione delle antenne hanno efficacia immediata e obbligano l'amministrazione a svolgere una specifica istruttoria, anche se non è stato ancora adottato un piano dettagliato delle installazioni. In altre parole, il Comune non può limitarsi a recepire la proposta dell'operatore telefonico, ma deve verificare e motivare l'eventuale impossibilità o inadeguatezza dei siti alternativi individuati dal proprio regolamento.

I giudici hanno quindi confermato l'illegittimità dell'autorizzazione rilasciata per carenza di istruttoria. Tuttavia, per garantire la continuità dei servizi di telecomunicazione, la sentenza non impone l'immediata rimozione dell'impianto già esistente. Il Comune dovrà invece riesaminare la pratica, svolgere le verifiche mancanti e decidere nuovamente se autorizzare l'antenna o respingere la domanda. Solo in quest'ultimo caso potrà essere ordinata la demolizione della struttura.

La decisione rappresenta un importante punto di equilibrio tra lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica e la tutela del territorio, riaffermando il ruolo dei Comuni nella pianificazione delle infrastrutture senza compromettere le esigenze di copertura e connettività richieste dai gestori telefonici.

Fonte: Lexambiente, Consiglio di Stato Sez. VI n. 5612 del 13 luglio 2026

 



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 30/07/2026