home  » news  »  News

News

Accertamento postumo della compatibilità paesaggistica

Beni ambientali: l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è consentito esclusivamente in relazione a quei lavori che non abbiano determinato "creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati"

01/12/2020  - 

Ai sensi dell'art. 167, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004 l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, è consentito esclusivamente in relazione a quei lavori che non abbiano determinato "creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. In presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato.

E invero, il richiamato art. 167, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, laddove esclude la sanabilità di lavori che "abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati", dev'essere inteso nel senso che la relativa valutazione va compiuta con riguardo a ciascun singolo manufatto oggetto d'intervento, il che preclude la possibilità di “compensare” tra loro volumi relativi a fabbricati differenti, tranne il caso in cui questi ultimi siano immediatamente adiacenti, così da formare, in sostanza, un unico corpo di fabbrica (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26/3/2013, n. 1671).

Nel caso di specie, le diverse unità immobiliari tra cui, secondo l’appellante, avrebbe dovuto operare l’invocata compensazione volumetrica non sono contigue, per cui correttamente la Soprintendenza non ha tenuto conto della minore cubatura realizzata negli annessi e ha considerato solo il maggior volume dell’edificio principale.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 01/12/2020