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AGCM e politiche turistiche regionali

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale

13/03/2017  - 

Nella segnalazione AS1353 del 2 febbraio 2017 l'AGCM riferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che alcune disposizioni della legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia del 9 dicembre 2016, n. 21, recante "Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive" appaiono suscettibili di presentare profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 117, comma 2, lettera e).

"L'Autorità ritiene che alcune disposizioni della citata Legge regionale, che si compone di 109 articoli, suddivisi in dodici titoli, siano da ritenersi in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e, pertanto, presentino profili di incostituzionalità per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
In particolare, l'art. 16 "Aperture e chiusure temporanee e assenza del direttore tecnico", relativo alla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo, introduce limiti temporali per l'apertura delle agenzie (minimo quattro mesi), per la chiusura delle stesse (massimo 40 giorni eventualmente prorogabili per comprovati motivi a sei mesi) e per l'assenza del direttore tecnico (non più di trenta giorni consecutivi). Gli obblighi di apertura e di esercizio stagionale delle agenzie di viaggio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo citato sono assistiti da misure sanzionatorie (art. 19, commi 4 e 5). Del pari l'assenza del direttore tecnico per un periodo di tempo superiore a quello dicui all'art 16, comma 3, è sanzionata al comma 6 dell'art.19 cit. Tali previsioni,prevedendo giorni minimi di apertura delle agenzie (art. 16, commi 1 e 2) e prevedendo di fatto l'obbligo per il direttore tecnico di prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità presso un'agenzia (art. 16, comma 3), introducono ingiustificati limiti all'esercizio dell'attività in esame in contrasto con i principi a tutela della concorrenza.
Con riguardo poi all'art. 25 – bed and breakfast - si rappresenta che tale norma definisce l'attività in esame come occasionale. La norma citata, prevedendo l'offerta occasionale di alloggio da parte dei titolari di tali strutture ricettive, introduce ingiustificati limiti dell'attività citata e dunque al libero esercizio della stessa....."


Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 13/03/2017