Estetista - Nomina del responsabile tecnico / direttore d'azienda

Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.
I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.
Il soggetto in possesso della qualificazione professionale deve essere sempre presente nell’attività; ciò significa che, in caso di sua assenza temporanea per i motivi più svariati, dovrà essere sempre presente, in sua vece, almeno una persona dotata di qualifica professionale. La “qualifica”, a differenza della “qualificazione”, si può conseguire attraverso percorsi di formazione diversi da quelli previsti dall’art. 26 della L.R. 12/02, ma non da’ diritto a svolgere attività di estetista in forma imprenditoriale, ne' a svolgere l’incarico di responsabile tecnico, ne' ad acquisire il ruolo di socio professionalmente qualificato, previsto dall'art. 10 della L.R. 12/02, bensì solo a svolgere attività di estetista  in forma di lavoro subordinato.
La nomina del responsabile tecnico/direttore d'azienda è soggetta a SCIA.

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Ultimo aggiornamento: 06/05/2022