Vendite sottocosto
ribassi, sottoprezzo
Le vendite sottocosto sono la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.
Per l’avvio di una vendita sottocosto è necessario essere già titolari di un’attività di commercio al dettaglio di vicinato, media struttura compresa tra 251 e 400 mq, media struttura compresa tra 401 e 1500 mq, grande struttura, oppure di un'attività rientrante nelle forme speciali di vendita.
Le vendite sottocosto devono rispettare i divieti e modalità previsti dall'art. 1 del D.P.R. 6 aprile 2001 n. 218.
L'avvio delle vendite sottocosto è soggetto a comunicazione.
Il regime per l'avvio è previsto dall'art. 1 del D.P.R. 6 aprile 2001 n. 218.
La comunicazione deve essere presentata almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita medesima, almeno dieci giorni prima dell'inizio.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono svolti dalla polizia locale.
- D.P.R. 6 aprile 2001 n. 218 Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'art. 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114