Vendita negli spacci interni - SCHEDA DESCRITTIVA ARCHIVIATA
Factory outlet

Le amministrazioni pubbliche, le imprese e i circoli privati, le cooperative di consumo e i loro consorzi, le associazioni di volontariato, le ONLUS, le associazioni e le cooperative senza fini di lucro, possono esercitare la vendita al dettaglio a favore rispettivamente dei propri dipendenti, dei propri soci e dei familiari.

Anche la vendita effettuata all’interno di strutture sportive comunali (es: vendita di occhialini e costumi da bagno in una piscina) è considerata vendita in spacci interni.

A partire dal 23 febbraio 2023 l'attivazione di spacci interni non è soggetta ad alcuna comunicazione al SUAP, fermo restando il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.

 

REQUISITI SOGGETTIVI:

 

  1. Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  2. Requisiti morali previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  3. Requisiti professionali:
  • del titolare o del preposto
  • del legale rappresentante o del preposto

per la vendita di prodotti alimentari, previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

 

Il preposto deve essere nominato quando l’attività non è esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante.

 

 

REQUISITI OGGETTIVI:

 

I locali non aperti al pubblico devono avere superficie non superiore a metri quadrati 250 ed essere privi di accesso diretto dalla pubblica via.

Il requisito del mancato accesso diretto dalla pubblica via è richiesto solo per i locali operanti successivamente al 31 dicembre 1998.

La  L.R 17 febbraio 2023, n. 5 ha eliminato la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n. 1.11.1 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

A partire dal 23 febbraio 2023 l'attivazione di spacci interni non è soggetta ad alcuna comunicazione al SUAP.

I controlli sono svolti da:

  • il Comune
  • le Aziende sanitarie in caso di vendita di alimentari
  • Vigili del Fuoco
Ultimo aggiornamento: Thu Mar 09 16:40:00 CET 2023