Stalle di transito per ungulati
bovini e bufalini, ovini e caprini, suini, equini
Ogni nuova attività di stalla di transito per ungulati deve essere registrata dalla Struttura veterinaria di sanità animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.
L’operatore responsabile degli animali dello stabilimento deve richiederne la registrazione, indicando la capacità massima della struttura e dichiarando le finalità dell'allevamento stesso.
Allo stabilimento è assegnato un codice aziendale che identifica il luogo dove sono detenuti gli animali.
REQUISITI SOGGETTIVI
L’attività di stalla di transito deve essere l’unica attività svolta all'interno dello stabilimento e deve essere condotta da un unico operatore.
REQUISITI OGGETTIVI
Ai fini della registrazione, le stalle di transito devono possedere i requisiti indicati al paragrafo 1.4.1 del Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) (allegato al Decreto ministeriale 7 marzo 2023).
L'avvio dell'attività è consentito solamente dopo la registrazione in Banca Dati Nazionale del sistema I&R (BDN).
Gli animali possono permanere per massimo 30 giorni dal loro ingresso.
L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive presso il Comune (SUAP), che la trasmette all'Azienda sanitaria competente per territorio.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- 14. ALTRE ATTIVITA' - Attività n. 77 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
L'avvio dell'attività di allevamento è consentito solamente dopo la registrazione in Banca Dati Nazionale del sistema I&R (BDN)
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono effettuati da:
- Aziende sanitarie
- D. Lgs 5 agosto 2022 n. 134 Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53
- D.Lgs. 2 febbraio 2021 n. 32 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117
- Decreto ministeriale 7 marzo 2023 Allegato 1 Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)
- Decreto Ministero della salute 30 maggio 2023 Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli
- Decreto Ministero della salute 28 giugno 2022 Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini
- Banca Dati Nazionale del sistema I&R (BDN)