Stabilimenti di produzione di alimenti soggetti a riconoscimento
integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e/o minerali, ATECO 10.89.
Gli stabilimenti adibiti alla produzione e/o al confezionamento di integratori alimentari, di prodotti destinati a gruppi specifici e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali devono essere preventivamente autorizzati, con l'apposita procedura di riconoscimento.
Il riconoscimento richiede il preventivo accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici previsti dai Regolamenti CE 852/2004 e CE 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
Gli stabilimenti adibiti alla produzione e/o al confezionamento di integratori alimentari, di prodotti destinati a gruppi specifici e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali operanti in Friuli Venezia Giulia devono possedere i requisiti minimi stabiliti dal Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 29 aprile 2004 e dal Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 29 aprile 2004 nonché la conformità al Decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2015, n. 037/Pres.
L’avvio dell'attività è soggetto a domanda di riconoscimento presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui ha sede l’attività.
Il SUAP trasmette la domanda alle Autorità sanitarie competenti al rilascio del decreto di riconoscimento.
L’operatore che presenta istanza di riconoscimento è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria competente gli oneri istruttori, che comprendono la raccolta ed il controllo della regolarità della documentazione presentata e i sopralluoghi necessari all’accertamento dei requisiti impiantistici, strutturali e gestionali.
Tali importi sono indicati nelle tabelle, allegate al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.
I pagamenti sono dovuti alle 3 aziende sanitarie:
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono svolti da:
- Aziende sanitarie
Nel caso di false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione della sospensione dell’attività, le Aziende procedono alla denuncia ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 29 aprile 2004
- Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 29 aprile 2004
- Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale» del 17 dicembre 2009
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117
- Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti e modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che trattano mangimi e sottoprodotti di origine animale (abroga il DPREG 037/2015)
- Ministero della Salute
- Regione Fvg