Stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale
scarti, carcasse di animali, rifiuti animali, residui, ossa, corna, zoccoli, collagene, gelatine, pelli, lana, peli, setole di maiale, penne, SOA

Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (SOA) o di prodotti derivati devono essere registrate o riconosciute, come previsto dalle normative comunitarie.

Infatti il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 21 ottobre 2009 ed il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 stabiliscono le norme sanitarie relative ai SOA.

Un Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali ha approvato le Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009.

Infine un Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2012, n. 0252/Pres ha definitoIndicazioni per l’applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio e del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e in particolare:

  • l'art. 1 indica i casi di stabilimenti soggetti a registrazione
  • l'art. 2 indica i casi di stabilimenti soggetti a riconoscimento
  • l'art. 3 indica i casi di impianti esclusi sia da registrazione che da riconoscimento.

Non devono essere registrate o riconosciute le attività che generano sottoprodotti e che sono già riconosciute o registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004.

Il Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2012, n. 0252/Pres prevede:

  • l'art. 1 indica i casi di stabilimenti soggetti a registrazione. L’avvio dell'attività è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui ha sede l’attività soggetta a registrazione o in cui l'operatore è residente (ad es, nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali il trasporto o attività di intermediazione senza possesso fisico della merce).  Il SUAP trasmette la SCIA al Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanita' pubblica veterinaria della Regione, che assegna alla Ditta un numero ufficiale di identificazione e lo notifica alla Ditta, attraverso il SUAP
  • l'art. 2 indica i casi di stabilimenti soggetti a riconoscimento. L’avvio dell'attività è soggetto a domanda di riconoscimento presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui ha sede l’attività. Il SUAP trasmette la domanda al Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanita' pubblica veterinaria della Regione, che rilascia il decreto di riconoscimento e lo notifica alla Ditta, attraverso il SUAP.

La procedura è regolata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 13 gennaio 2022.

 

L’operatore che presenta SCIA di registrazione è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria competente gli importi per gli oneri istruttori che comprendono la raccolta ed il controllo della regolarità della documentazione presentata, il/i sopralluogo/i ed il rilascio del relativo parere nei casi previsti.

Tali importi sono indicati nelle tabelle, allegate al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

I pagamenti sono dovuti alle 3 aziende sanitarie:

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

 

I controlli sono svolti da:

  • aziende sanitarie.
Ultimo aggiornamento: Thu Jul 27 09:29:00 CEST 2023