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Prevenzione incendi
sicurezza antincendio, fuoco, vigili del fuoco, prevenzione incendi, depositi GPL

Il D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 individua n. 80 attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, distinguendo tra "A”: attività semplici; “B”: attività mediamente complesse; “C”: attività complesse. 

Le procedure di prevenzione incendi cambiano in relazione al rischio connesso all’attività, alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, in attuazione del principio di proporzionalità.

 

 

REQUISITI OGGETTIVI:

Il SUAP riceve la documentazione ai fini antincendio per le sole attività produttive di beni e servizi e gli impianti produttivi indicate all’allegato I al D.P.R. n.151/11, e quindi, in linea generale:

  • impianti di distribuzione carburanti;
  • locali di trattenimento e spettacolo;
  • alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed&Breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto;
  • strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, etc) con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  • locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi;
  • autorimesse pubbliche e private (escluse le autorimesse ad uso civile), parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq.;
  • attività di panificazione con utilizzo di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 Kw o utilizzo di  impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso.

 

Si applica l'accordo 6 aprile 2016 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.

 

I Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco ricevono direttamente, senza passare dal SUAP:

  1. richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio;
  2. istanza di deroga;
  3. istanza di nulla osta di fattibilità;
  4. istanza di verifiche in corso d'opera.

La tabella A allegata al D. Lgs 25 novembre 2016, n. 222 elenca le attività produttive soggette alla valutazione antincendio:

  • il SUAP trasmette la domanda di valutazione di esame progetto al Comando provinciale, per l'espressione del parere; il Comando può chiedere integrazioni entro 30 giorni. Si pronuncia sulla conformità alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, purchè completa
  • il SUAP trasmette la SCIA al Comando provinciale che svolge i controlli, nei casi previsti, entro 60 giorni.

 

 

 

Consulta la pagina dedicata

Il sito dei Vigili del Fuoco mette a disposizione un'applicazione per calcolare i costi del procedimento di prevenzione incendi e le coordinate per il versamento.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

 

I contenuti delle singole domande o delle SCIA e gli allegati da presentare sono stabiliti con Decreti del Mininterno.

 

Sul sito web dei Vigili del Fuoco sono disponibili tutti i moduli di prevenzione incendi, per tutte le procedure sia che passino sia che non passino dal SUAP.

I controlli sono svolti dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco in base al rischio.

 
Ultimo aggiornamento: Tue Jun 24 16:07:00 CEST 2025