Passi carrai
I passi carrabili sono quegli accessi identificati con cancelli, portoni, sbarre, catene, varchi delimitati da elementi fisici ben definiti come colonne, muretti o altro, ecc. che consentono l’accesso alla proprietà privata mediante il transito di veicoli.
L'accesso è l'immissione da una strada o fondo o area laterale privata su una strada ad uso pubblico, al fine di consentire l'entrata o uscita dei veicoli.
L'utilizzo dei passi carrabili è autorizzato dall'ente proprietario della strada.
REQUISITI OGGETTIVI:
I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
L'apertura di un passo carraio e la collocazione del relativo segnale sono soggette a domanda.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
L'autorizzazione è rilasciata nei tempi stabiliti dai regolamenti comunali.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono effettuati dal Comune.
- art. 22 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo codice della strada
- art. 120 c.1 e) fig.78 II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada