per avviare e gestire un'attività

Pascolo
pascolo, alpeggio, malga

Ogni nuova attività di pascolo deve essere registrata dalla Struttura veterinaria di sanità animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.
L’operatore del pascolo è il responsabile degli animali ed è unico per ciascun lotto pascolativo e per ciascuna stagione di pascolo o per la durata della concessione, indipendentemente dalla proprietà del suolo e degli animali.
All’operatore del pascolo spetta il compito di richiedere la registrazione.
Allo stabilimento è assegnato un codice pascolo che identifica gli appezzamenti di terreno a vegetazione prevalentemente spontanea destinati al pascolamento degli animali su regolamentazione del Comune.

 

REQUISITI SOGGETTIVI

L'operatore del pascolo è il soggetto responsabile di tutti i capi detenuti nel pascolo oggetto di registrazione.

REQUISITI OGGETTIVI

L'operatore deve chiedere la registrazione del pascolo nella Banca Dati Nazionale del sistema I&R (BDN).

L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive presso il Comune (SUAP), che la trasmette all'Azienda sanitaria competente per territorio.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- 14. ALTRE ATTIVITA' - Attività n. 77 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

L'avvio dell'attività di pascolo è consentito solamente dopo la registrazione in Banca Dati Nazionale del sistema I&R (BDN).

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono effettuati da:

  • Aziende sanitarie
Ultimo aggiornamento: Wed Oct 22 16:07:00 CEST 2025