Occupazione suolo pubblico: privati
Il suolo pubblico non è liberamente fruibile per usi privati: spetta al Comune valutarne la concedibilità, considerato che l'uso privato sottrae il bene pubblico alla fruizione collettiva
Il T.A.R. Puglia si è recentemente occupato del caso di un'impresa subentrata nella concessione di suolo pubblico già rilasciata dal Comune di Lecce ad un edicolante, per svolgere non più la vendita di giornali e riviste, bensì l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Il Collegio ha condiviso le considerazioni del Comune che aveva dichiarato ineffice la SCIA di subentro argomentando che "la concessione di una porzione di suolo pubblico al fine di esercitare un'attività commerciale ne comporta la sottrazione all'uso generale e diretto da parte della collettività. Si configura, in tal caso, un uso particolare ad opera del concessionario. Proprio per tale ragione la normativa in materia di commercio su aree pubbliche subordina l'esercizio del commercio (ovvero la vendita di merci al dettaglio e/o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) su aree pubbliche non solo al rilascio di un'autorizzazione ma anche alla concessione d'uso del bene. L'autorizzazione può, infatti, essere rilasciata solo se sia disponibile un'area pubblica destinata all'esercizio del commercio (salva l'ipotesi che questo sia esercitato in forma itinerante)..".
Monica Feletig