Notifica e comunicazione di impresa alimentare
produzione primaria, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti, sicurezza alimentare, casette dell'acqua, tabaccherie, OSA, operatore settore alimentare

L'avvio di attività di produzione anche primaria, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti deve essere notificato alle Autorità di controllo sanitario.
La notifica è una dichiarazione sui requisiti di igiene atti a garantire la salubrità degli alimenti e l’assenza di contaminazioni che possano esporre i consumatori a rischi per la salute.

La notifica serve per le attività indicate in una master list approvata dalla Conferenza Unificata (controlla la lista nell'apposita sezione di questa scheda) e si invia per:

  • avvio dell'attività
  • subingresso
  • modifica della tipologia attività (es. da bar a ristorante - o, viceversa, da ristorante a bar -, da panificio a panificio+pasticceria o viceversa...).

E' sufficiente una comunicazione semplice nei casi di:

  • cessazione dell'attività alimentare
  • conferimento di latte crudo mediante macchine erogatrici
  • comunicazione di variazioni del legale rappresentante, oppure della ragione sociale o della sede legale, sospensione temporanea.

 

 

L'impresa alimentare è il soggetto, pubblico o privato, che svolge, con continuità ed organizzazione, un'attività connessa a qualsiasi fase della produzione anche primaria, trasformazione e trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti.
L'operatore del settore alimentare (OSA) è “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”.
L'OSA coincide solitamente con il titolare dell’impresa alimentare, oppure con il preposto, oppure con altro soggetto delegato dal titolare.

regimi per l'avvio delle attività alimentari previsti dalla DGR 13 maggio 2016 n. 815 sono:

  • notifica per nuova apertura e variazioni significative, le quali comportano un maggior rischio per la sicurezza alimentare (NIA)
  • comunicazione per variazioni che hanno un impatto ridotto sulla sicurezza alimentare (VIA).

La notifica e la comunicazione sono inviate allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), che le trasmette all’Autorità competente per la verifica e registrazione su sistemi informativi. con attribuzione di un numero di codice identificativo.

Autorità competenti locali (ACL) sono i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie.
L'Azienda sanitaria non rilascia all'impresa alimentare alcun atto conclusivo.
A seguito dell'approvazione della modulistica unificata nazionale, da parte della Conferenza Unificata in data 4 maggio 2017 e 6 luglio 2017, le variazioni strutturali degli stabilimenti non devono più essere notificate.
 
 
Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 istituisce una tariffa unica nazionale di 20 €, sia che si tratti di nuova sede operativa (c.d. "NIA"), sia che si tratti di variazione di impresa alimentare ("VIA").

 

I pagamenti sono dovuti alle 3 aziende sanitarie:

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono effettuati da:

  • Dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie
  • Regolamento comunitario (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari
  • DGR 13 maggio 2016 n. 815 Linee guida applicative del RECE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e dl Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. Indicazioni operative aggiornate", efficace dal 1 luglio 2016
  • Intesa 25 gennaio 2007 Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana
  • Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117
Ultimo aggiornamento: Fri Aug 09 16:07:00 CEST 2024