Noleggio con conducente

Obbligo di rimessa ubicata all’interno del territorio comunale - Requisito oggettivo e intrinseco dell’attività

01/12/2017  - 

Il Consiglio di Stato - Sez. V, con la sentenza n. 5154 dell' 8 novembre 2017, chiarisce che l'attività di noleggio con conducente non può prescindere dalla disponibilità di una autorimessa ubicata nel territorio del comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio originario. Di conseguenza, l'immatricolazione di una autovettura da utilizzare per l'esercizio dell'attività, non comporta alcun titolo legittimante.

L'obbligo di utilizzare esclusivamente una rimessa ubicata all'interno del territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, "è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale. Ciò risponde all'esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale".
La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell'ente è, quindi, "coessenziale alla natura stessa dell'attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del Comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta".

 

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Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 01/12/2017