Materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti
MOCA, contenitori alimentari, imballaggi
Gli alimenti vengono a contatto con molti materiali e oggetti, denominati MOCA, durante le fasi di produzione, trasformazione, conservazione, preparazione e somministrazione, prima del loro consumo finale.
Contenitori per il trasporto degli alimenti, macchinari per la trasformazione dei prodotti alimentari, materiali da imballaggio, utensili da cucina e posate e stoviglie dovrebbero essere sufficientemente inerti da evitare che i loro componenti incidano negativamente sulla salute del consumatore o influenzino la qualità degli alimenti.
Per garantire la sicurezza dei MOCA e per favorire la libera circolazione delle merci, nell’Unione europea (UE) vigono una serie di requisiti legali e forme di controllo.
L'art. 6 del D. Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29 stabilisce che <<Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale. Nel caso in cui l'attività posta in essere dall'operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione è riportata nella medesima segnalazione>>.
REQUISITI OGGETTIVI
Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli Operatori Economici (OE) che svolgono una o più delle seguenti attività riguardanti i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti:
Produzione in proprio o per conto terzi di:
• materiali destinati e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) (compresi i pezzi di ricambio)
• "materie prime" (MP) destinate alla produzione di MOCA
Per le materie plastiche, l'obbligo di comunicazione parte dalla produzione e trasformazione dei polimeri. La produzione delle sostanze per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri ecc.) è esclusa dall'obbligo di comunicazione.
Trasformazione di MP: comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti (es. produzione di Tetrapack ® e poliaccoppiati, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, carte, cartoni ecc.).
Assemblaggio: comprende la produzione di oggetti a contatto con alimenti (OCA) partendo da materie prime adatte al contatto con gli alimenti (es. produzione macchinari, attrezzature, elettrodomestici ecc.).
Deposito: comprende la sola attività di stoccaggio a supporto di una impresa che produce, trasforma o assembla MP o MOCA.
Distribuzione all'ingrosso: comprende gli OE che svolgono attività di commercio/distribuzione all'ingrosso/importazione di MP o MOCA (destinati ad altri OE o altre imprese alimentari) anche attraverso forme di commercio tipo e-commerce. Rientrano in questa tipologia anche gli importatori intermediari di MP e MOCA destinati ad altri OE o direttamente a imprese alimentari.
L'Operatore Economico dovrà inoltrare una comunicazione per ogni sede operativa gestita.
Le comunicazioni per le nuove attività dovranno essere inviate contestualmente al loro avvio.
Le comunicazioni di variazione e di chiusura dell'attività dovranno essere presentate entro 30 giorni dalle modifiche.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono effettuati dai Dipartimenti di Prevenzione di:
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE
- D. Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti
- Ministero della Salute