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Inquinamento acustico - Deroga temporanea ai valori limite di immissione
manifestazioni temporanee, sagre, rumore, amplificatori, diffusori, compressori, aspiratori, recettori, sorgenti sonore, concerti, spettacoli, feste, autorizzazione temporanea, cantieri, cantieri edili, stradali e assimilabili

L'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 permette al Comune di autorizzare, in deroga ai valori limite di immissione definiti dall’art. 2, comma 3 della stessa legge:

  • cantieri
  • manifestazioni tempoanee ed attività di allietamento in esercizi di somministrazione, se a supporto dell’attività principale e per un periodo limitato di tempo (16 giornate nell’arco di un anno solare).

L’iter amministrativo del Comune è descritto dalle Linee Guida per l'autorizzazione di attività temporanee.

Gli elementi che concorrono a rendere necessaria la richiesta di autorizzazione temporanea  in deroga ai limiti acustici sono indicati nelle Linee Guida per l'autorizzazione di attività temporanee emanate da ARPAFVG.

 

E' necessario consultare i Piani comunali di classificazione acustica, se adottati, che potrebbero stabilire parametri diversi.

La deroga temporanea è soggetto a domanda al SUAP-SUE.

Il regime di avvio è previsto dalla SEZIONE III- AMBIENTE-PUNTO 1.6 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Il SUAP-SUE trasmette la domanda all'ufficio comunale competente per il rilascio dell'autorizzazione in deroga, il quale può richiedere parere tecnico all’ARPA.

L’iter amministrativo del Comune è descritto dalle Linee Guida per l'autorizzazione di attività temporanee.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

I controlli sono svolti da:

  • Comune, con il supporto tecnico di ARPA.
Ultimo aggiornamento: Wed Jul 02 16:07:00 CEST 2025