Immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti
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L'immersione in mare di materiali inerti, geologici inorganici e manufatti è permessa solo con autorizzazione regionale, a meno che non richiedano una valutazione di impatto ambientale.
Le opere di ripristino che non aumentano il volume delle strutture esistenti devono essere comunicate almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.
L'attività è soggetta a domanda allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o allo Sportello unico per l'ediilizia (SUE) presso il Comune in cui si intende avviare l’attività.
Lo sportello trasmette la domanda al servizio regionale competente sulla gestione delle risorse idriche.
Il procedimento è regolato dalle Linee Guida approvate con DGR 1921- 2020 del 18 dicembre 2020.
Se l'istanza presenta contenuti sostanziali difformi rispetto a quanto definito dalle Linee Guida o sussistono situazioni di particolare criticità ambientale l'ufficio regionale competente può richiedere un parere istruttorio ad ARPA FVG per la valutazione degli aspetti di tutela ambientale.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dall'art. 109, comma 1, lettera b), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
- art. 109, comma 1, lettera b), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
- DGR 1921- 2020 del 18 dicembre 2020, Dlgs 152/2006, art 109, comma 1, lettera b) - linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per gli interventi nella regione autonoma friuli venezia giulia
- Autorizzazione alla gestione di sedimenti marini