Agibilità di locali e luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone - Procedura su domanda
palchi, impianti, strutture per spettacolo, attrezzature per spettacolo, parco avventura

Descrizione
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone la commissione tecnica interviene con due azioni:
- esprime il parere su progetto dell'edificio/luogo e degli impianti
- esegue le verifiche ed accertamenti ad opera realizzata.
L'agibilità può avere ad oggetto:
- locali/luoghi stabilmente destinati a trattenimenti e spettacoli (teatri, cinema, sale da ballo, etc);
- locali/luoghi temporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come sedi di circoli privati, oppure vie o piazze, in occasione di manifestazioni temporanee.

Luogo o locale di spettacolo
L'agibilità è necessaria solo se il trattenimento o spettacolo si svolge in un contesto che presenta i caratteri distintivi del locale o luogo di pubblico spettacolo.
Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi in un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all’aperto) destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi: in particolare sono locali di pubblico spettacolo i luoghi all’aperto, ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
Al contrario, non sono considerati locali di pubblico spettacolo i luoghi all’aperto non confinati o delimitati, dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a chiunque, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico.
Il documento Le manifestazioni ed i locali di pubblico Spettacolo - indicazioni procedurali e di prevenzione incendi per le commissioni di vigilanza - a cura del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia - edizione del 16 marzo 2017 aiuta a capire quando un contesto è o no locale o luogo di pubblico spettacolo.

Commissione comunale
Nel caso di teatri e luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone, l'ufficio comunale competente per il rilascio dell'agibilità convoca la Commissione Comunale di vigilanza (CCVLPS).
La Commissione è un collegio perfetto, cioè non può pronunciarsi se non sono presenti tutti i componenti o loro delegati; verifica che il pubblico possa assistere agli spettacoli e/o partecipare agli intrattenimenti in condizioni di sicurezza, esprimendo un parere obbligatorio e di fatto vincolante.
Essa svolge i seguenti compiti:
a) esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o sui progetti di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie, sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
e) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
Nel caso di teatri e luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 5.000 persone, è la Prefettura a convocare la Commissione Provinciale di vigilanza (CPVLPS).
L'ufficio comunale competente per il rilascio dell'agibilità inoltra al Prefetto il Piano di safety e security predisposto in base alla Direttiva sulle manifestazioni pubbliche - Sicurezza integrata per la security e la safety. Linee guida (28 luglio 2017).

Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
Conduzione personale dell’attività: qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.
Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa societaria, sostituendoli stabilmente.
Requisiti morali di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
Requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 131 del R. D.18 giugno 1931 n. 773 : devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S., se nominato;
b) REQUISITI OGGETTIVI:
Prevenzione incendi:
- esclude dal campo di applicazione della prevenzione incendi le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo;
- per quanto riguarda i locali permanentemente deputati a pubblico spettacolo, distingue tra:
1. i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. rientrano nell’Attività 65.1.C: Categoria “B” attività a medio rischio; questi locali rimangono assoggettati a parere preventivo + sopralluogo a campione entro 60gg
2. i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. rientrano nell’Attività 65.2.C: Categoria “C” attività ad alto rischio; rimangono assoggettati a parere preventivo + sopralluogo entro 60gg

Regime avvio
L'utilizzo di un locale/luogo di pubblico spettacolo con capienza complessiva superiore a 200 persone è soggetto a domanda.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 5 - Attività di spettacolo o intrattenimento n. 77 e seguenti della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
L'attività può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:
I collegamenti più probabili sono indicati nella Mini Guida alla selezione dei procedimenti tipici di una manifestazione temporanea

Sportello SOS EVENTI
Lo sportello SOS EVENTI offre un prezioso servizio di consulenza gratuita alle associazioni e pro-loco per organizzare sagre e manifestazioni tradizionali. La regione lo finanzia attraverso un’apposita legge regionale 7/2019 Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.
Lo Sportello è unIniziativa a cura del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia.

Guida
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

Controlli
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale, dai Vigili del Fuoco, dalle Aziende sanitarie e da ARPA.
Normativa
- art. 80 del R. D.18 giugno 1931 n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS
- art. 141 del R. D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
- DPR 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
- D. M. 19 agosto 1996 Regola tecnica di prevenzione incendi
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Eventuale regolamento comunale per la disciplina degli intrattenimenti e spettacoli
- Direttiva sulle manifestazioni pubbliche - Sicurezza integrata per la security e la safety. Linee guida (28 luglio 2017)
- Direttiva - Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche (18 luglio 2018)
- Mini Guida alla selezione dei procedimenti tipici di una manifestazione temporanea
- Le manifestazioni ed i locali di pubblico Spettacolo - indicazioni procedurali e di prevenzione incendi per le commissioni di vigilanza - a cura del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia - edizione del 16 marzo 2017