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Deroga al divieto di fumo - SCHEDA DESCRITTIVA ARCHIVIATA
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La L. 16 gennaio 2003, n. 3 ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, pubblici e privati, quindi anche a studi professionali, uffici privati, circoli privati, bar, ristoranti, sale giochi ed altri esercizi commerciali. 

Nei locali chiusi la regola generale è di non fumare: oltre che nelle residenze private, si può fumare unicamente in locali riservati ai fumatori dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria, regolarmente funzionanti, aventi le caratteristiche tecniche fissate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.

La realizzazione di aree per non fumatori non è un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che, qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003, rispettando le norme edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie e di prevenzione incendi.

 

Ultimo aggiornamento: Thu Mar 05 16:40:00 CET 2026