Cose antiche e usate - Tenuta dei relativi registri
roba vecchia, seconda mano, usato sicuro, antiquariato, cianfrusaglie, registro, affari, occasione
Le cose usate sono i beni mobili utilizzati per l’uso per il quale sono stati creati, purchè conservino ancora un valore economico tale da renderli commerciabili e quindi, nonostante il deterioramento, mantengano caratteristiche tali da ravvisarne l’originaria individualità (ad esempio, le auto radiate destinate all'export).
REQUISITI OGGETTIVI:
Chi vende cose antiche o usate deve tenere un registro delle operazioni giornaliere annotando le generalità degli acquirenti come prevede l’art. 247 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
La detenzione del registro è soggetta a comunicazione.
La comunicazione è prevista dall’art. 128 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Il registro delle operazioni giornaliere dovrebbe essere timbrato dall'autorità locale di pubblica sicurezza, cioè dal Comune, ma il titolare dell'attività può:
- fare l'autovidimazione del registro cartaceo
- tenere il registro in modalità informatica come prevede l'art. 2215-bis del Codice Civile
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono svolti da:
- il Comune.
- art. 128 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
- art. 247 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
- D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)
- art. 2215-bis del Codice Civile
- Parere Prot 557 PAS/U/003342/12020.A1 del 2 marzo 2017
- Consiglio di Stato - Adunanza del 14 febbraio 2018 - Permanere dell'obbligo di tenuta del registro previsto da art. 128 T.U.L.P.S.