Comunicazione inizio lavori attività edilizia libera asseverata - SCHEDA DESCRITTIVA ARCHIVIATA

Gli interventi non assoggettati a permesso di costruire né riconducibili a segnalazione certificata di inizio attività o ad attività edilizia libera, ed indicati, a titolo esemplificativo, nell'art. 16-bis della L.R. 11 novembre 2009, n. 19 Codice regionale dell’edilizia sono realizzabili in attività edilizia libera previa comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) .

La comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prevista dall'art. 16-bis della L.R. 11 novembre 2009, n. 19 Codice regionale dell’ediliziaè una forma di SCIA.

Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

 

La modulistica unificata regionale per la comunicazione inizio lavori attività edilizia libera asseverata è stata approvata con Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 6009 del 07 settembre 2017, in osservanza alla modulistica unificata adottata in seno alla Conferenza permanente Stato-Regioni.

I moduli regionali possono essere integrati dal Comune con ulteriori schede di contenuto tecnico esclusivamente per esigenze di tutela paesaggistica, ambientale, storico-culturale o tipologico-architettonica espressamente individuate negli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi. In ogni caso non può richiedersi l'allegazione di documenti o certificazioni non richieste espressamente dalle leggi di settore applicabili all'intervento.

 

La comunicazione di nizio lavori attività edilizia libera asseverata può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti comunali, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate opere non ricomprese nell'attività edilizia libera e non sia esibito il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Osservatorio regionale, nonché al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Ultimo aggiornamento: Fri Aug 14 15:07:00 CEST 2020