Bar e ristorazione in luoghi non aperti al pubblico
catering, banqueting, cuoco a domicilio, home food, home restaurant, villa, dimora storica, ATECO 56.29

La somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata in luoghi non aperti al pubblico, incluso il domicilio del consumatore.

Il domicIlio del consumatore è il locale/luogo nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

REQUISITI SOGGETTIVI:

 

  1. Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  2. Requisiti morali previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  3. Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773, del titolare, del legale rappresentante, del rappresentante T.U.L.P.S., dei preposti;

  4. Requisiti professionali:
  • del titolare o del preposto
  • del legale rappresentante o del preposto

per la vendita di prodotti alimentari, previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

 

Il preposto deve essere nominato quando l’attività non è esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante. 

Il preposto può essere anche rappresentante T.U.L.P.S., cioè colui che sostituisce stabilmente il titolare o il legale rappresentante, agendo in suo nome e per conto. Il rappresentante T.U.L.P.S. è una figura prevista dagli artt. 8 e 93 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773. 

 


 

REQUISITI OGGETTIVI:

 

Quando la somministrazione è svolta dei luoghi indicati nell'68 della L.R.29/05, l’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali alle norme igienico-sanitarie e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, per quanto compatibili.

 

I locali sede dei circoli privati in cui viene esercitata la somministrazione ai soci possono avere qualsiasi destinazione urbanistico-edilizia. L’accesso alla struttura non deve avvenire dalla pubblica via, in conformità con il D.M. 17 dicembre 1992, n. 564.

L'avvio dell'attività  è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).

 

La SCIA è prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Attività n. 3.1 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono svolti da:

  • L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>
  • D.P.Reg. 23 marzo 2007, n. 069/Pres. Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita
  • Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
  • R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)
  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
  • D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
  1. circoli privati
  2. home restaurant
Ultimo aggiornamento: Thu Jul 06 16:40:00 CEST 2023