Autorizzazione unica ambientale - AUA - caratteristiche generali

L'AUA è un’autorizzazione polivalente, di natura esclusivamente ambientale; sostituisce fino a 7 atti abilitativi di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale, che hanno, singolarmente considerati, periodi di validità differenti.

L'AUA ha invece una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio.
L'AUA è un'autorizzazione propedeutica all'avvio di un'attività produttiva, cioè va chiesta ed ottenuta prima di iniziarla (es: prima di iniziare l'attività di tintolavanderia, oppure di panificazione), oppure in fase di costruzione/modifica sostanziale del fabbricato o impianto produttivo.
Gli atti abilitativi sostituiti dall'AUA sono indicati nell’art. 3 del Dpr 13 marzo 2013, n. 59:
a) autorizzazione agli scarichi;
b) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’AUA si chiede alla scadenza del primo atto abilitativo da essa sostituito.

Con l'art. 82 della LR. 13 del 29 giugno 2020 la Regione Fvg ha scelto di aggiungere un atto abilitativo ulteriore rispetto a quelli previsti dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59, cioè l’autorizzazione idraulica relativa allo scarico autorizzato.

L’AUA si chiede allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), esclusivamente in via telematica.
In Friuli Venezia Giulia l’autorità competente per l'adozione dell'AUA è la Regione.

Con sentenza n. 19315 del 27 aprile 2011 la Corte di Cassazione ha precisato che gli Sportelli unici (dell’edilizia e delle imprese) hanno unicamente finalità di semplificazione procedimentale ed organizzativa, senza assorbire le competenze per materia dei singoli uffici o enti esterni coinvolti nel procedimento.
Pertanto:

  • la Regione è l'autorità competente per l'adozione del decreto di AUA; per alcune matrici ambientali, la Regione è anche soggetto competente per l'istruttoria dei sub-procedimenti (acque, effluenti, emissioni in atmosfera, fanghi, rifiuti);, eccezion fatta per la matrice acustica, per la quale il soggetto competente è il Comune;
  • il Suap è l'autorità procedente per lo svolgimento del procedimento di AUA: la sua funzione è garantire il corretto svolgimento, nonché il rispetto dei tempi del procedimento, coinvolgendo l'autorità procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, come ad es., ARPA, i gestori del servizio idrico integrato, etc.

Quando oltre all’AUA siano stati richiesti altri atti abilitativi, lo sportello unico emette un atto unico finale di natura ricognitoria, comprensivo di tutti i singoli titoli abilitativi trasmessi dalle autorità o uffici competenti per materia, e lo notifica al richiedente.

 

 

Per poter richiedere l'AUA sono necessarie due tipologie di requisiti:


a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società): l’AUA è nata per le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005, ma la si ritiene estensibile anche alle grandi imprese che non siano già assoggettate ad autorizzazione integrata ambientale; l'AUA è richiesta dal gestore dell'impianto;


b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece gli impianti per il funzionamento dei quali è necessaria l'AUA: l'AUA può essere richiesta solo per gli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione integrata ambientale).

Inoltre l’AUA non si può chiedere quando il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale. In caso di sottoposizione del progetto a "verifica di assoggettabilità" a VIA, l’AUA può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.
 

L’AUA non e’ sempre obbligatoria: i gestori degli impianti possono non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Anche i casi di:

  • voltura di un'AUA, cioè subentro di un nuovo gestore;
  • modifiche non sostanziali, come individuate dalle leggi che disciplinano le materie ambientali, di un'AUA,

sono gestiti dalla Regione preferibilmente tramite SUAP, o dall’Autorità competente ex art. 6 comma,1 DPR 59/2013 .

Le Linee Guida AUA sono un manuale operativo, completato da due tabelle, che consente a chiunque di verificare come devono essere gestite le fasi della procedura amministrativa sia da parte dello Sportello unico per le attività produttive, che da parte dell'Autorità competente e dei soggetti competenti in materia ambientale.

Sono state preparate da un gruppo di lavoro che ha tenuto in considerazione le esigenze e i bisogni manifestati dai destinatari dell'AUA, cioè i gestori di impianti produttivi.

Le Linee Guida devono essere applicate da tutti gli enti coinvolti nel procedimento AUA in maniera uniforme sul territorio regionale.

La versione storica del 2018 è stata aggiornata il 10 dicembre 2021.

Ultimo aggiornamento: Thu Jul 27 10:49:00 CEST 2023