Autorizzazione temporanea - o a titolo precario - SCHEDA DESCRITTIVA ARCHIVIATA

L'autorizzazione a titolo precario, prevista dall'art. 20 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19 Codice regionale dell’edilizia, riguarda  interventi edilizi, ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili.

L'autorizzazione a titolo precario è soggetto a domanda.

L'autorizzazione è rilasciata secondo le procedure e le modalità previste nel regolamento edilizio comunale e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla presentazione della domanda (in applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010).

Il periodo di validità dell'autorizzazione a titolo precario è al massimo di un anno, prorogabile, per comprovati motivi, fino a tre anni complessivi dalla data del rilascio.L'autorizzazione a titolo precario può essere motivatamente revocata, senza indennizzo, prima della scadenza del termine finale di validità per motivi di pubblico interesse.

L'autorizzazione a titolo precario può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:

Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

 

 

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti comunali, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate opere non ricomprese nell'attività edilizia libera e non sia esibito il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Osservatorio regionale, nonché al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Ultimo aggiornamento: Tue Feb 18 16:07:00 CET 2020