Attività non soggette all'AUA - Utilizzazione agronomica

Le aziende che producono e/o stoccano e/o distribuiscono gli effluenti di allevamento, acque reflue o materiali assimilabili, hanno l’obbligo di redigere una comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, sia che ricadano in zone ordinarie, sia che ricadano in zone vulnerabili da nitrati.

L’art. 3 del Dpr 13 marzo 2013, n. 59 prevede che tale comunicazione rientri nell'AUA.

Tuttavia i gestori degli impianti possono non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a:

  1. comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - impatto acustico;
  2. comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  3. autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  4. comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 .

La comunicazione è presentata almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzazione agronomica alla Regione - Servizio valorizzazione qualità delle produzioni), tramite il SUAP.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
Ultimo aggiornamento: Tue Aug 01 16:07:00 CEST 2023