Attività non soggette all'AUA - Rifiuti
L’art. 3 del Dpr 13 marzo 2013, n. 59 prevede che la comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 riguardante:
- le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi;
- le operazioni di recupero dei rifiuti.
rientri nell'AUA.
Tuttavia i gestori degli impianti possono non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a:
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - impatto acustico;
- comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 .
La comunicazione è inviata alla Regione tramite il SUAP.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
- Dpr 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
- Conoscere l'ambiente e il territorio
- Delibera Giunta Regionale n 1910 del 10 dicembre 2021 e relativo Allegato 1 alla Delibera 1910-2021
Ultimo aggiornamento: Fri May 24 16:07:00 CEST 2024