Attività non soggette all'AUA - Emissioni in atmosfera art 272

L’art. 3 del Dpr 13 marzo 2013, n. 59 indica i titoli abilitativi che rientrano nell'autorizzazione unica ambientale (AUA) inclusa l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Tuttavia i gestori degli impianti possono non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale se l'attività è soggetta solo ad autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152.
L'autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è soggetta a domanda allo sportello unico per le attività produttive.
Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza della Regione.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
- Dpr 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
- Regione FVG
Ultimo aggiornamento: Thu Aug 07 16:07:00 CEST 2025