Attività agrituristica

Modificata la L.R. 25/96 con la reintroduzione della degustazione di prodotti aziendali e prodotti tipici

26/08/2016  - 

L'art. 2, comma 132 della Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, ha integrato la definizione di attività agrituristica contenuta nell'art. 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), modificando l'attuale comma 8, che recita:

Rientrano nell'attività agrituristica:

a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda;

d) l'organizzazione di attività didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa; con il regolamento di cui all'articolo 5 sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività didattiche;

e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;

f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola, se svolta nei locali adibiti all'attività agrituristica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

g) l'organizzazione dell'attività agrituristico-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria;

h) il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica;....

La disposizione ha aggiunto, dopo la lettera h) del comma 8, la seguente lettera: <<h bis) l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati.>>.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 26/08/2016