per avviare e gestire un'attività

AUA - Utilizzazione agronomica

Le aziende che producono e/o stoccano e/o distribuiscono gli effluenti di allevamento, acque reflue o materiali assimilabili, hanno l’obbligo di redigere una comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, sia che ricadano in zone ordinarie, sia che ricadano in zone vulnerabili da nitrati.

La competenza sulla comunicazione è della Regione, Servizio valorizzazione qualità delle produzioni.

L’art. 3 del Dpr 13 marzo 2013, n. 59 prevede che tale comunicazione rientri nell'AUA.

La domanda deve sempre contenere anche il procedimento relativo all'impatto acustico.

La comunicazione è inviata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune in cui si intende avviare l’attività.

Il regime di avvio è previsto dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59.

La procedura di rilascio dell'AUA è regolata dalle Linee Guida AUA 2018 e dalla correlata tabella procedura, gli enti coinvolti nel procedimento AUA sono indicati in una tabella di riepilogo.

 

Il procedimento di AUA non prevede diritti di istruttoria, salvo quanto previsto per i singoli titoli abilitativi per i quali si invita a contattare direttamente il Soggetto competente al rilascio del relativo atto abilitativo.

Consulta la pagina dedicata

 

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
  • D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
  • Dpr 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
Ultimo aggiornamento: Fri May 24 16:07:00 CEST 2024