AUA - Emissioni in atmosfera art 269
L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo art. 269 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è di competenza della Regione.
L’art. 3 del Dpr 13 marzo 2013, n. 59 prevede che tale autorizzazione rientri nell'AUA.
La domanda deve sempre contenere anche il procedimento relativo all'impatto acustico.
Le varianti sostanziali relative alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269, comma 8 non costituiscono variante sostanziale per l’AUA: con la “Dichiarazione di invarianza” il richiedente conferma che nulla cambia per gli altri titoli abilitativi ed ottiene un semplice aggiornamento dell’AUA esistente, per il solo allegato delle emissioni.
L'autorizzazione alle emissioni in atomosfera è soggetta a domanda allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune in cui si intende avviare l’attività.
Il regime di avvio è previsto dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59.
La procedura di rilascio dell'AUA e le Autorità coinvolte sono definite dalla Delibera Giunta Regionale n 1910 del 10 dicembre 2021 e relativo Allegato 1 alla Delibera 1910-2021.
Il procedimento di AUA non prevede diritti di istruttoria, salvo quanto previsto per i singoli titoli abilitativi per i quali si invita a contattare direttamente il Soggetto competente al rilascio del relativo atto abilitativo.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
- Dpr 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35