AUA - Autorizzazione idraulica relativa agli scarichi
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L'autorizzazione idraulica relativa agli scarichi su corsi d'acqua e beni appartenenti al demanio idrico è di competenza della Regione o dei Consorzi di bonifica:
La Regione è competente per il rilascio dell'autorizzazione idraulica relativa agli scarichi su corsi d'acqua di classe 1, 2, 3 e 5, mentre i Consorzi di bonifica sono competenti per gli scarichi su corsi d'acqua di classe 4.
I corsi d'acqua possono essere identificati a questi link:
- EAGLE Fvg; entrare nella funzione di ricerca e selezionare Classificazione Corsi d'acqua - Competenze di gestione - DATASET
- Ortofoto area del comprensorio Consorzio Bonifica Pianura friulana.
La L.R. 29 aprile 2015, n. 11 prevede che l'autorizzazione idraulica rientri nell'AUA a partire dal 1 gennaio 2021.
La domanda di AUA deve sempre contenere anche il procedimento relativo all'impatto acustico.
L'autorizzazione idraulica è soggetta a domanda allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune in cui si intende avviare l’attività.
Il regime di avvio è previsto dalla L.R. 29 aprile 2015, n. 11.
La procedura di rilascio dell'AUA e le Autorità coinvolte sono definite dalla Delibera Giunta Regionale n 1910 del 10 dicembre 2021 e relativo Allegato 1 alla Delibera 1910-2021.
Il procedimento di AUA non prevede diritti di istruttoria, salvo quanto previsto per i singoli titoli abilitativi per i quali si invita a contattare direttamente il Soggetto competente al rilascio del relativo atto abilitativo.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
- Dpr 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
- L.R. 29 aprile 2015, n. 11 Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque (modificata dall'art. 82 della LR. 29 giugno 2020, n. 13)