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Vendita di cianuri solidi
cianuri, gas tossici

I gas tossici sono sostanze allo stato gassoso, o che devono passare allo stato di gas o di vapore per essere utilizzate, adoperate in ragione del loro potere tossico oppure riconosciute pericolose per la sicurezza ed incolumità pubblica, anche se utilizzate per scopi diversi da quelli dipendenti dalle loro proprietà tossiche.
I gas tossici possono avere effetti nocivi sulle persone e sull'ambiente: vengono impiegati in diversi settori, come conservanti per alimenti, come disinfettanti e battericidi, per sintetizzare e produrre altri composti chimici o per il decappaggio nell'industria siderurgica.
L'impiego dei gas tossici elencati dal R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, la loro custodia o conservazione, sono soggetti, di regola, ad autorizzazione.
Tuttavia l'Art. 2 del D.M. 31 luglio 2012 ha previsto una specifica ipotesi di esenzione dall'autorizzazione: "Non occorre autorizzazione alla custodia e conservazione fino a 50 kg di cianuri allo stato solido e fino a 100 kg di cianuri in soluzione acquosa a concentrazione non superiore al 30%, calcolata come CN, se utilizzati al solo scopo di trattamento elettro-galvanico. Tali quantità devono intendersi come somma delle singole giacenze dei sali sia solidi che in soluzione. Per la vendita dei suddetti cianuri, soggetta a certificato di acquisto dell'autorità di pubblica sicurezza o del Sindaco, il fornitore, dopo aver annotato data e quantitativo del cianuro ceduto, deve trasmettere ogniqualvolta copia per informazione all'Autorità che lo ha rilasciato".
In questi casi i fornitore invia una comunicazione al SUAP.

Per l'avvio o l'esercizio sono necessari:

a) REQUISITI SOGGETTIVI:

L'impiego dei gas tossici elencati dal R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, la loro custodia o conservazione, sono soggetti, di regola, ad autorizzazione. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al SUAP del Comune di competenza della sede operativa dello stabilimento, che acquisisce il parere favorevole dell'azienda sanitaria.
La vendita di ogni singola partita, fino a 50 kg di cianuri allo stato solido e fino a 100 kg di cianuri in soluzione acquosa a concentrazione non superiore al 30%, calcolata come CN, se utilizzati al solo scopo di trattamento elettro-galvanico è invece soggetta a semplice comunicazione dal D.M. 31 luglio 2012.
La comunicazione è inviata allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), che le trasmette all’azienda sanitaria per i controlli.

La vendita di cianuri solidi può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:

Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

I controlli sono effettuati dalle Autorità sanitarie e dall'Autorità di Pubblica sicurezza.

  • R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici
  • Decreto ministeriale 6 febbraio 1935 Approvazione del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147
  • D.M. 31 luglio 2012 Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, concernenti le indicazioni sull'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici
  • Ministero della salute Circ. 7-2-2013 n. DGPRE/3371-P Circolare esplicativa del D.M. 31 luglio 2012 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 ottobre 2012, n. 238 recante «Modifiche al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, concernenti le indicazioni sull'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici». Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione, Direzione generale della prevenzione, Ufficio IV ex DGPREV - Qualità degli ambienti di vita 
Ultimo aggiornamento: Thu Jan 06 16:07:00 CET 2022