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Stabilimenti di produzione di alimenti soggetti a riconoscimento
integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e/o minerali, ATECO 10.89.

Gli stabilimenti adibiti alla produzione e/o al confezionamento di integratori alimentari, di prodotti destinati a gruppi specifici e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali devono essere preventivamente autorizzati, con l'apposita procedura di riconoscimento.

Il riconoscimento richiede il preventivo accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici previsti dai Regolamenti CE 852/2004  e CE 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.

Gli stabilimenti adibiti alla produzione e/o al confezionamento di integratori alimentari, di prodotti destinati a gruppi specifici e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali operanti in Friuli Venezia Giulia devono possedere i requisiti minimi stabiliti dal Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 29 aprile 2004 e dal Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 29 aprile 2004 nonché la conformità al Decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2015, n. 037/Pres.

L’avvio dell'attività è soggetto a domanda di riconoscimento presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui ha sede l’attività.

Il SUAP trasmette la domanda alle Autorità sanitarie competenti al rilascio del decreto di riconoscimento.

L'attività può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:

L’operatore che presenta istanza di riconoscimento è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria competente gli oneri istruttori, che comprendono la raccolta ed il controllo della regolarità della documentazione presentata e i sopralluoghi necessari all’accertamento dei requisiti impiantistici, strutturali e gestionali.

Tali importi sono indicati nelle tabelle, allegate al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

I pagamenti sono dovuti alle 3 aziende sanitarie:

Prima di avviare l'attività può essere utile consultare la Guida alla compilazione telematica.

Nell’ambito delle attività di controllo ufficiale, le Aziende sanitarie verificano la rispondenza di quanto autocertificato nell’istanza di riconoscimento, comprensiva della dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e dal Regolamento CE/853/2004.

Nel caso di false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione della sospensione dell’attività, le Aziende procedono alla denuncia ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ultimo aggiornamento: Thu Jan 06 09:29:00 CET 2022