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Installazione di apparecchi da gioco
slot machine, giochi elettronici, gioco lecito, ATECO 93.29.30

L'installazione di apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 lettera a) e lettera c) e comma 7, del R.D. 6 giugno 1931, n. 773, in tabaccherie, edicole, ricevitorie, circolo privato, area aperta al pubblico è soggetta al regime semplificato della SCIA.
La SCIA non è necessaria per l'installazione presso esercizi di somministrazione, circoli privati con somministrazione, strutture ricettive, sale giochi, sale bingo e sale scommesse): in questi casi è necessaria una comunicazione ai fini del controllo sul rispetto della distanza da luoghi sensibili (vedi sezione "ludopatia").

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:


a) REQUISITI SOGGETTIVI:

Conduzione personale dell'attività: qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.

Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante, sostituendoli stabilmente.

 

1. Requisiti morali di tutti i soggetti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

2. Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 approvato con R.D. 773/3: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S., se nominato;

3. Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali.

 


 

 

In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, nonchè nelle sale VLT, è obbligatorio esporre una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse (articolo 110, comma 1 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773).
Il titolare dell'attività chiede al Comune il rilascio di copia della tabella dei giochi vietati da esporre all'interno del proprio esercizio.

L'installazione di apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 lettera a) e lettera c) e comma 7, in tabaccherie, edicole, ricevitorie, circolo privato, area aperta al pubblico è soggetta a SCIA.

Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 6 - Attività n. 6.1 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

 

L'attività può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:

Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

La Regione FVG ha adottato la L.R. 14 febbraio 2014, n. 1per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito.

Per apparecchi per il gioco lecito si intendono i dispositivi di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.

Per "sala da gioco" si intende l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di gioco lecito, autorizzato ai sensi dell'art. 86 o dell'art. 88 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.

La L.R. 1/14 vieta l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell' articolo 88 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili. L'elenco dei luoghi sensibili è stato ampliato, con decorrenza 3 agosto 2017, per effetto della L.R. 26/17 che ha modificato la L.R. 1/14 fino a comprendere:
• gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
• i centri preposti alla formazione professionale;
• i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;
• gli impianti sportivi;
• le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
• le strutture ricettive per categorie protette;
• i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;
• i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni comune;
• gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;
• gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;
• le stazioni ferroviarie,
e può essere ulteriormente ampliato dai Comuni, i quali hanno l'obbligo di pubblicarne l'elenco completo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge.

 

La distanza dai luoghi sensibili viene misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

Sono equiparati all'installazione di apparecchi per il gioco lecito:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

Ogni installazione di apparecchi per il gioco lecito è comunicata dal titolare dell'attività al Comune territorialmente competente, ai fini del controllo sul rispetto della distanza da luoghi sensibili. La comunicazione dell'installazione di apparecchi per il gioco lecito è inoltrata telematicamente al SUAP entro dieci giorni dalla installazione dell'apparecchio, compreso il caso di sostituzione per vetustà o guasto.

Chiunque avesse legittimamente collegato alla rete telematica SOGEI dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli apparecchi per il gioco lecito in data anteriore al 3 agosto 2017, a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, ha l'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco, nei termini previsti dall'art. 7 disposizioni finali e transitorie della L.R. 17 luglio 2017, n. 26 Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), ovvero:
a) entro cinque anni qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse (3 agosto 2022);
b) entro il termine delle concessioni governative attualmente in essere, la cui scadenza è fissata al 20 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe nel caso di qualsiasi altra attività.

L'Intesa raggiunta il 7 settembre 2017 tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico riduce del 50%, entro fine 2019, il numero delle sale da gioco, riconoscendo efficacia alle disposizioni di ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore.

I controlli sono svolti da:

Ultimo aggiornamento: Wed Jan 05 16:40:00 CET 2022