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Facchinaggio
ATECO 52.24

Sono imprese di  facchinaggio quelle che esercitano le attività, così come definite dal D.M. 30 giugno 2003, n. 221 e dal regolamento attuativo, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti:

• portabagagli
• facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari
• facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri
• facchini doganali
• facchini generici
• accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari
• facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'art.21 della legge 28 gennaio 1994, n.84,
esclusivamente esercitate in outsourcing ed esercitate conto terzi.

Non rientrano nelle attività di facchinaggio, se esercitate autonomamente:
• insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
Non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l'attività principale dell'impresa sia:
• la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso;
• pesatori pubblici (attività disciplinata dall'art. 32 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011).

Per l’avvio dell’attività sono necessari i seguenti REQUISITI SOGGETTIVI:

1) requisiti di capacità economico-finanziaria, elencati all'art. 5 del D.M. 30 giugno 2003, n. 221:

  • comprovata affidabilità nell'adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria assunte, attestata da istituto bancario
  • inesistenza di protesti a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e le cooperative
  • iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.

2) requisiti di onorabilità, elencati all'art. 7 del D.M. 30 giugno 2003, n. 221 e devono essere posseduti dal titolare o institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di snc, dai soci accomandanti di sas e sapa, dagli amministratori per le società di capitali e le cooperative;

3) requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

4) iscrizione nel registro delle imprese, oppure nell'albo delle imprese artigiane.

L'avvio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività SCIA da presentare:

  • al SUAP che la trasmette alla Camera di commercio per i controlli,
  • o direttamente alla Camera di commercio.

Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 14 - ALTRE ATTIVITA'- Attività n. 101 - della tabella A allegata al 25 novembre 2016, n. 222.

Prima di avviare l'attività consultare la Guida alla compilazione telematica.

La Camera di Commercio competente per territorio verifica la persistenza dei requisiti dichiarati nella SCIA per l'esercizio di attività.

Ultimo aggiornamento: Wed Jan 05 16:40:00 CET 2022