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Somministrazione in esercizi di intrattenimento e svago – tipologia b

 

Descrizione

Gli esercizi di tipologia b) sono caratterizzati dallo svolgimento congiunto di due attività: un'attività principale ricreativa, cioè il trattenimento o lo spettacolo, unita alla somministrazione di alimenti e bevande, che è attività secondaria ed accessoria; il maggior volume d’affari prodotto dall'intrattenimento e svago ne giustifica la prevalenza rispetto alla somministrazione.
Gli esercizi di intrattenimento e svago possono somministrare alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti degli specifici requisiti igienico-sanitari (mentre per la vendita di articoli del settore non alimentare, ad esempio, gadget, devono presentare la SCIA di vicinato).

Gli esercizi di cui parliamo, svolgendo anche la somministrazione, devono avere una caratteristica particolare, cioè essere sorvegliabili. Per sorvegliabilità si intende si intende il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone.

Sorvegliabilità significa che tutti gli accessi o le uscite destinate al pubblico degli avventori devono (art. 1, comma 2°, DM 564/1992), permettere <<l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private>>.
La “ratio” del DM 564/1992 sulla sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è impedire o comunque a rendere difficoltosa la fuga dal locale di soggetti “malavitosi” e dall’altra favorire l’accesso nei locali dell’autorità di pubblica sicurezza, preposta all’intercettazione ed alla cattura dei soggetti suindicati.

Gli esercizi di intrattenimento e svago possono essere allocati in ogni zona urbanisticamente compatibile, nel rispetto del regolamento comunale.

Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:

a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);

 

1. Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali;
2.1 Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
2.2 Requisiti morali, previsti dall’art. 6 della L.R. 29/05: devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale;

2.3) Requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificatamente preposta all’attività.
3. Requisiti professionali previsti dall’art. 7 della L.R. 29/05. I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale.

Il possesso dei requisiti morali e professionali per il settore alimentare è richiesto per tutti i preposti, anche al di fuori della fattispecie di società.
Ma chi è il preposto? E' un soggetto qualificato che deve essere nominato qualora l’attività commerciale non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante. Il preposto deve garantire la sua presenza ed il supporto-assistenza sia alla clientela, sia all’organizzazione amministrativa del negozio.
La nomina del preposto può avvenire con procura notarile, oppure, più semplicemente, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata quale preposto per la singola unità locale; la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.

Qualora il requisito professionale sia stato acquisito all’estero, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 9.11.07 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, le domande di riconoscimento dei titoli acquisiti da cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere inviate, a cura degli interessati, al Ministero dello Sviluppo Economico.

4) Conduzione personale dell’attività: per gli esercizi di somministrazione vi è l’obbligo della conduzione personale dell’attività; qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.

Ma chi è il rappresentante T.U.L.P.S,? Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa societaria, sostituendoli stabilmente.

L’art.12 del R.D. 635/40 non richiede espressamente una procura per la sua designazione e pertanto la nomina, purchè accettata espressamente, può essere fatta in forma libera, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola unità locale e la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.

 


b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.

I locali ad uso intrattenimento e spettacolo devono possedere la destinazione d’uso direzionale-ricreativa (superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonchè le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze).

L’apertura dell’attività è subordinata alla disponibilità, da parte del titolare, dei locali nei quali intende esercitare l’attività; la disponibilità sussiste anche nel caso in cui i locali siano oggetto di costruzione o ristrutturazione.

cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico

cfr. scheda descritttiva prevenzione incendi

cfr. scheda descrittiva notifica igienico sanitaria

Procedimenti

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).

Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.


EVENTI OGGETTIVI

 

  • Nuova apertura
  • trasferimento di sede
  • ampliamento/riduzione di superficie
  • sospensione temporanea
  • proroga della sospensione temporanea
  • riapertura attività al termine della sospensione
  • modifica insegna
  • cessazione definitiva

 

EVENTI SOGGETTIVI

 

  • Subingresso
  • modifica del legale rappresentante
  • nomina del rappresentante T.U.L.P.S.
  • nomina del preposto
  • modifica ragione sociale
  • modifica residenza-sede legale

 

Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura articolata, che descriviamo di seguito.
Infatti  per l’avvio delle attività di tipologia b), che come si è detto comprende il trattenimento e spettacolo (prevalente) e la somministrazione di alimenti e bevande (secondaria e accessoria), è necessario chiedere un atto presupposto, cioè la dichiarazione di agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo.

L'art. 80 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) dispone infatti che: “L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”. Quindi subordina l’effettuazione di trattenimenti e spettacoli al preventivo ottenimento di quel documento che attesta le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti.

La procedura per ottenere la dichiarazione di agibilità è indicata nella scheda descrittiva trattenimenti e spettacoli.

L'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo ex art. 68 T.U.L.P.S e di attività secondaria ed accessoria di somministrazione alimenti e bevande, anche stagionale o temporaneo, è invece subordinato alla presentazione della  SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP). Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
La SCIA viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza. Gli estremi della SCIA sono comunicati alla Prefettura, alla Questura, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.

La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Normativa

Ultimo aggiornamento: 11/02/2022