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Variante urbanistica SUAP

La procedura di variante urbanistica gestita dal SUAP è strumento istruttorio, propedeutico alla decisione del Consiglio comunale

24/05/2019  - 

L'art 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 prevede una procedura semplificata di variante urbanistica, per accelerare i tempi di approvazione quando lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti.

La norma non trasferisce i poteri decisionali finali alla conferenza di servizi gestita dal SUAP, che rimane strumento istruttorio.

Il Consiglio comunale conserva quindi il potere di decisione nel merito e di modificare i contenuti della proposta.
"Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile" risultando chiara la natura istruttoria della proposta a seguito della quale vi è solo un obbligo generico per il Presidente del Consiglio di sottoporre la delibera alla prima riunione utile.

Sul punto la giurisprudenza appare uniforme e chiara e se ne riportano le massime più rilevanti:
- Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2019, n. 2954 "La proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla conferenza di servizi è da considerare alla stregua di un atto di impulso del procedimento volto alla variazione urbanistica e non risulta vincolante per il Consiglio comunale, che conserva le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderirvi";
- Cons. Stato Sez. IV, 5 aprile 2018, n. 2107 "Il presupposto per la convocazione della conferenza di servizi finalizzata all'esame di progetto in variante allo strumento urbanistico, di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 è costituito dalla rigorosa verifica da parte del responsabile del procedimento dell'assenza o dell'insufficienza di aree già destinate agli insediamenti produttivi secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale";
- Cons. giust. amm. Sicilia, 31 luglio 2017, n. 357 "In merito alla vincolatività del Protocollo di Intesa, la procedura speciale prevista dall'art. 8del D.P.R. n. 160/2010 stabilisce che la decisione assunta dai vari soggetti intervenuti nella conferenza di servizi, se "comporti la variazione dello strumento urbanistico", vale come "proposta di variante sulla quale (...) si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale";
- Cons. Stato, Sez. IV Sent., 20 ottobre 2016, n. 4380 "La procedura semplificata di variante urbanistica ha carattere eccezionale e derogatorio della disciplina generale, sicché non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla norma, e i presupposti fattuali, da cui si assume nascere l'esigenza di tale variante, vanno accertati con in modo oggettivo con il dovuto rigore. La variante semplificata può essere adottata nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 24/05/2019