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V.I.A. e limiti alle norme regionali

Valutazione Impatto Ambientale (VIA): non è atto autonomo dal provvedimento autorizzatorio unico regionale

21/06/2019  - 

Il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione speciale attraverso leggi qualificabili come “riforme economico-sociali”. Pertanto deve considerarsi costituzionalmente illegittima la normativa regionale che, ponendosi in contrasto con la disciplina statale, fraziona il contenuto del provvedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), limitandosi a contenere le informazioni e le valutazioni necessarie a stimare e a contenere l’impatto ambientale del progetto autorizzato. Nella disciplina posta dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, il provvedimento di VIA è autonomo rispetto agli altri atti autorizzatori connessi alla realizzazione dell’opera, in evidente deroga all’assetto unitario e onnicomprensivo del provvedimento unico previsto dal codice dell’ambiente.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 19 giugno 2019 entra nel merito degli articoli 10, 12 e 13 della legge regionale della Valle d’Aosta n. 3 del 2018 censurati dall’Avvocatura generale dello Stato in quanto configurerebbero il provvedimento di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) regionale, quale atto autonomo da integrare nell’atto autorizzativo rilasciato da altre strutture regionali competenti.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 21/06/2019