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Trucco semipermanente

ATTIVITA’ DI ESTETISTA - Aggiunta del servizio di trucco semipermanente

02/02/2017  - 

Con nota del 20 gennaio 2017, Prot. 18706 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito risposta ad un quesito posto da una società, esercente l'attività di estetica, che intendeva ampliare i servizi offerti alla propria clientela con l'aggiunta di «trucco semipermanente».
La società chiedeva un parere sulla validità di un certificato conseguito dall'attuale responsabile tecnico a seguito della partecipazione ad un seminario di formazione sulla materia e sul suo riconoscimento ai fini del requisito di idoneità soggettiva, necessario per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing di cui il trucco semipermanente fa parte.
Il trucco semipermanente (o micropigmentazione) – come si spiega nella nota – "è un trattamento volto all'abbellimento estetico di aree del viso o del corpo mediante l'introduzione di appositi pigmenti nello strato cutaneo più superficiale (a riprova della superficialità dell'intervento sta la necessità di ripetere l'operazione nel tempo, dovuta alla progressiva scomparsa dei pigmenti precedentemente posati per il normale processo esfoliativo e di rigenerazione della pelle). La tecnica, frequentemente associata a quella, analoga, di tatuaggio, costituisce rispetto ad essa attività invero differente, anche per quanto attiene alla strumentazione ed ai prodotti utilizzati".

A norma dell'art. 1 della legge n. 1 del 1990, l'estetista, in possesso della prevista qualificazione professionale, può fare legittimamente uso nello svolgimento della propria attività in via esclusiva degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ricompresi nell'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, 15 ottobre 2015, n. 206, che ha modificato il precedente decreto interministeriale 12 maggio 2011, n. 110.
Il citato decreto interministeriale ha previsto l'inserimento tra le apparecchiature consentite all'estetista del dermografo per micropigmentazione, cui è dedicata la scheda tecnico-informativa n. 23, nella quale viene espressamente disposto che «il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d'uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi. La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l'argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi».

E' da ritenersi pertanto consentita la prestazione dell'attività di «trucco semipermanente» a soggetti in possesso dell'abilitazione allo svolgimento dei trattamenti estetici i quali abbiano ricevuto idonea formazione dal fabbricante dell'apparecchiatura o da un suo mandatario o da altro ente competente, purché certificata conformemente alle indicazioni sopra esposte.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 02/02/2017