home  » news  »  News

News

Trasferimento di farmacia: limiti

Il trasferimento di attività di farmacia rurale è possibile solo all'interno della stessa zonizzazione: lo afferma il Consiglio di Stato

21/09/2018  - 

Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza 10 settembre 2018, n. 5312, si è espresso in merito alle possibilità di trasferimento di attività di farmacia rurale solo ed esclusivamente all'interno della medesima zonizzazione nella quale la stessa è stata originariamente ubicata.

La ratio è di non vanificare le ragioni di interesse pubblico alla base dell'istituzione dellasede farmaceutica.

In tale direzione non si ravvisa nell'ordinamento alcun principio di "libera scelta" del farmacista.

La libertà di trasferimento del farmacista all'interno della zona di competenza non è incondizionata, essendo il trasferimento soggetto ad autorizzazione dell'autorità competente, la quale deve verificare, fra l'altro, che il locale indicato per il trasferimento della farmacia sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. In tale direzione del tutto inconferente appare il richiamo all'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con legge n. 27 del 24 marzo 2012) che concerne il differente ambito dell'istituzione di nuove farmacie e non la materia del trasferimento di quelle di esistenti.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 21/09/2018