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Tintolavanderia e sanzioni

Attività di tintolavanderia. Problematiche interpretative in materia sanzionatoria.

23/04/2015  - 

Nota del Ministero dello Sviluppo economico 13 aprile 2015, Prot. 51328 alla Regione Piemonte

3. TINTOLAVANDERIA - Problematiche interpretative in materia sanzionatoria - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico
La mancata emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 84/2006 "non costituisce un impedimento rispetto alla immediata vigenza del regime sanzionatorio previsto dalla norma nazionale" e neppure la carenza della norma locale di attuazione "impedisce la immediata applicabilità della disciplina sanzionatoria introdotta dalla legge 84/2006".
E' questo, in sintesi, il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, espresso con la nota del 13 aprile 2015, Prot. 51328, emanata in risposta ad un quesito posto dalla Regione Piemonte in ordine alla disciplina degli aspetti sanzionatori previsti dalla normativa concernente l'attività professionale di tintolavanderia.
Ricordiamo, infatti, che la legge 22 febbraio 2006, n. 84, all'articolo 5, reca le norme che regolamentano dettagliatamente l'irrogazione delle sanzioni amministrative; in dettaglio:
- il comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, stabilisce che «nei confronti di chiunque svolge le attività e i servizi disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o più requisiti richiesti o in violazione dei principi e dei criteri previsti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni»;- il comma 2, alla lettera a), dispone che il Ministero dello Sviluppo Economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, stabilisca i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle Regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse.
Tale decreto non è stato mai emanato.
Nelle more dell'emanazione della disciplina regionale, l'amministrazione competente dovrà, ricorrere ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11 della legge 689/1981, ai sensi del quale «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche».
Da parte nostra segnaliamo che gli importi delle sanzioni amministrative previsti dal comma 1 del citato articolo 5 - nonostante che siano trascorsi oltre nove anni dall'entrata in vigore del provvedimento - non sono stati mai aggiornati, come previsto dal comma 3 del citato art. 5, della L. n. 84/2006.

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 23/04/2015